ANNO 16 n° 271
Antenna al lago di Vico, annullato dal Tar il diniego della Riserva
Il tribunale: ''Valutazioni contro il progetto generiche e astratte''. L'ente dei Monti Cimini dovrà ripronunciarsi
31/08/2021 - 06:55

RONCIGLIONE - Annullato dal Tar del Lazio il diniego della Riserva del Lago di Vico all’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in località Punta del Lago, nel comune di Ronciglione. Il tribunale amministrativo ha giudicato ''generiche e astratte'' le motivazioni dell’ente in merito al possibile impatto ambientale e paesaggistico dell’opera. Il progetto consiste in ''un palo mimetizzato da finto albero, alto 22 metri con tre antenne e tre parabole''. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi, ora la Riserva dovrà ripronunciarsi sull’istanza avanzata da una compagnia telefonica nazionale.

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La vicenda inizia il 20 marzo dell’anno scorso con la presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune di Ronciglione e la richiesta delle autorizzazioni e dei nulla osta alle altre autorità competenti in materia, tra le quali figura l’Ente Monti Cimini, gestore della Riserva. Si parla di una nuova stazione radio base per telefonia cellulare in località Punta del Lago all’interno della Riserva naturale del lago di Vico, al di fuori del perimetro del vincolo posto a protezione speciale delle attività venatorie e faunistiche e della Rete Natura 2000. In data 5 febbraio del 2021 il Comune di Ronciglione convocò l’apposita conferenza dei servizi decisoria poi rimandata a data da destinarsi, con conseguente blocco dell’iter procedurale, a causa di problemi tecnici, oltre che per l’emergenza pandemica e l’annullamento del Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) ad opera della Corte costituzionale. Nel frattempo, nonostante alcune modifiche al progetto iniziale, il 15 dicembre, la Riserva espresse un provvedimento contrario alla stazione radio, ''in quanto comunque resta ostativa la sua ubicazione nel sito già previsto nella prima richiesta, per cui sempre nelle immediate vicinanze dei boschi Cimini, in area protetta fortemente caratterizzata dalla presenza di numerose specie di avifauna anche acquatica e destinata alla permanenza della stessa durante il periodo della migrazione e al loro ripopolamento''. Secondo l’Ente ''risulta molto probabile l’impatto dell’impianto in grado di interferire con la biologia ed il comportamento delle specie protette, anche in considerazione dell’immediata vicinanza del Lago di Vico e dei boschi che caratterizzano le pendici della conca vulcanica di Vico e che tale preoccupazione è stata rappresentata anche dalle associazioni Legambiente e Lipu''.

''Dato il tenore testuale dell’atto impugnato – ha sentenziato invece il Tar accogliendo il ricorso della compagnia telefonica - è evidente che da esso non è possibile evincere le ragioni per cui l’installazione della nuova stazione radio base in contestazione è stata ritenuta dall’Ente Parco incompatibile con l’interesse ambientale protetto: l’Amministrazione si è affidata a considerazioni generiche ed astratte, valide per qualunque impianto sito in qualunque area protetta del territorio nazionale, omettendo, in tal modo, di esercitare quell’apprezzamento tecnico demandato dal legislatore a tale Autorità. A seguire l’argomentazione dell’Ente in parola, in nessun caso potrebbe installarsi alcun impianto all’interno di un parco o di una riserva, per cui il vincolo di tutela dell’ambiente si trasformerebbe da relativo in assoluto, comportando l’inedificabilità sempre e comunque, a prescindere dalla natura e destinazione dell’installazione e dello specifico contesto ambientale. Non solo, ma date le ragioni ostative opposte, gli impianti in parola non sarebbero installabili non solo nelle aree protette, ma in qualunque area non urbanizzata. Soprattutto l’Ente in parola non ha svolto alcuna considerazione in merito alle puntuali osservazioni scritte prodotte dalla parte ricorrente, che aveva riscontrato il preavviso di rigetto, replicando che le variazioni al progetto originario, anche in ragione del suo mascheramento da finto albero, riducevano l’incidenza sull’ambiente protetto al minimo, sia sotto il profilo della tutela delle specie avicole sia dell’integrazione con il contesto circostante''.

''In conclusione - stabilisce il Tar - il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo della carenza di motivazione dell’atto impugnato e va pertanto accolto con conseguente annullamento del predetto provvedimento; sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ente Parco che, in esecuzione della presente sentenza dovrà ripronunciarsi sull’istanza presentata dalla ricorrente nel rispetto delle regole sul procedimento soprarichiamate''.






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