ANNO 16 n° 274
Tar respinge ricorso contro l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari
''E' a tutela dello stesso personale e dei pazienti pił fragili''. Tra le aziende chiamate in causa anche la Asl di Viterbo

 

VITERBO - ''La vaccinazione obbligatoria selettiva per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza''.

E’ la ragione principale con la quale il 2 marzo il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcuni sanitari contro sei aziende sanitarie regionali, tra le quali anche la Asl di Viterbo. I ricorrenti, ''tutti esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali', hanno impugnato i provvedimenti con cui è stato disposto l’obbligo vaccinale anti Covid, per i quali ''al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2''.

I ricorrenti, tra le motivazioni del loro ricorso, sostenevano principalmente che ''il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi, la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali oggi disponibili non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza ed efficacia dei vaccini medesimi, che devono assistere ad ogni prestazione sanitaria imposta''. Inoltre, l’obbligo vaccinale avrebbe cozzato ''con le rubricate disposizioni costituzionali, laddove obbliga i soggetti individuati a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, a pena di essere sospesi dalla propria professione, con la contestuale sospensione della retribuzione''.

Il Tar ha giudicato il ricorso infondato. Citando una sentenza del Consiglio di Stato in relazione a un ricorso analogo, il tribunale di primo grado ha risposto che ''l’Aifa nello studio pubblicato sul proprio sito, ha chiarito che 'gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini Covid-19 non hanno saltato nessuna delle fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale, anzi, questi studi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di volontari, circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini'. La circostanza che i dati acquisiti nella fase di sperimentazione siano parziali e provvisori (...) nulla toglie al rigore scientifico e all’attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l’autorizzazione, pur naturalmente bisognose, poi, di conferma''.

''I dati relativi alla drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi - si legge ancora nella sentenza - ad oggi disponibili e resi di pubblico dominio dalle istituzioni e dagli enti sanitari, dimostrano sul piano epidemiologico che la vaccinazione – unitamente alle altre misure di contenimento – si sta dimostrando efficace, su larga scala, nel contenere il contagio e nel ridurre i decessi o i sintomi gravi (...)''.

In merito all'argomentazione secondo la quale ''l’inadempimento dell’obbligo e, cioè, la sospensione dell’esercizio professionale, autonomo o dipendente, confliggerebbe con la tutela del principio lavoristico, sul quale è fondata la Repubblica'', il Tar, sempre citando le parole del Consiglio di Stato, ha risposto che ''correttamente il legislatore ha stabilito che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Questa previsione risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico (...) ma anche, come detto, al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività. Un simile interesse è sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro''.




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