ANNO 16 n° 272
''Servizio idrico integrato, la partecipazione č un atto dovuto''
Sentenza del Consiglio di Stato su un caso simile a quello dei comuni ''No Talete''

VITERBO - Il ricorso della Regione Lazio al Consiglio di Stato contro i Comuni della Provincia di Viterbo ancora fuori dalla Talete sarà discusso ad anno nuovo. In primo grado, come noto, il tribunale amministrativo ha dato ragione ai Comuni ''ribelli'' che si opponevano alla nomina del commissario che li doveva traghettare sotto le insegne di via Romiti. Infatti, il loro passaggio al gestore unico era già previsto secondo un preciso crono programma stilato da Talete, per cui secondo il Tar non c’era bisogno che la Regione si intromettesse.

In attesa dell’appello sul caso viterbese, da Palazzo Spada arriva una decisione su una vicenda quasi analoga, anche se non è possibile affermare che l'epilogo sarà lo stesso. Riguarda il ricorso proposto da un Comune ligure avverso gli atti con cui la Provincia di Imperia e l'Autorità d'ambito ottimale hanno deliberato di costituire un unico sistema di gestione delle risorse idriche, con la conseguente necessitata adesione di tutti i comuni all'attività della società consortile designata per lo scopo. E’ una sentenza emessa il 10 novembre scorso (numero 7476/2021), secondo la quale ''un singolo comune non può rifiutarsi di concorrere alla gestione associata del bacino''.

L’appellante sosteneva che il principio di unicità della gestione del servizio idrico sarebbe stato sostituito nel corso del tempo con il principio di unitarietà della gestione, ''lasciando così intendere il legislatore delegato che, nell'ambito del medesimo servizio idrico integrato di ambito, possano operare più gestori, ma secondo i criteri unitari definiti dall'Autorità d'ambito''. Censura ritenuta infondata dal Consiglio di Stato, per effetto della legge n° 164 dell'11 novembre 2014 che ha ripristinato la dizione ''unicità'' della gestione, ''l'unitarietà della gestione non implica il diritto di ciascun comune a gestire autonomamente il servizio idrico''.

Il Comune ligure riteneva inoltre non comprensibile ''perché si dovrebbe costringere l'Amministrazione comunale ad entrare nel capitale di una società cui affidare la gestione del servizio idrico, tra l'altro, a condizioni di tariffazione decisamente peggiorative rispetto a quelle attuali, con minore soddisfazione dell'utenza''. Anche questa censura è stata ritenuta infondata dal Consiglio di Stato: ''Infatti - si legge nella sentenza - la partecipazione alla gestione unitaria del bacino da parte del Comune appellante costituisce atto dovuto. Ove il Comune appellante dimostri il possesso di pratiche di buona amministrazione, può contribuire a mettere in condivisione tali pratiche nell'ambito della gestione unitaria del bacino idrografico''.

Scrive il Consiglio di Stato: ''Non sussiste un'indebita costrizione operata nei confronti del Comune appellante perché la gestione a livello di bacino è stata correttamente individuata sulla base delle norme applicate e perché la volontà del singolo comune è salvaguardata dagli uguali diritti, spettanti a ciascun Comune, di partecipare al capitale della società di gestione del servizio e dalla partecipazione all'assemblea dei comuni del distretto. La circostanza che la società sia partecipata dai comuni che insieme fanno parte dell'Autorità di bacino consente di non considerare la società di gestione del servizio come soggetto terzo che, in quanto terzo, dovrebbe essere individuato con gara. Un singolo comune non può rifiutarsi di concorrere alla gestione associata del bacino, pena l'inefficacia del sopra richiamato impianto normativo che, come sopra precisato, impone la gestione a livello di bacino''.




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