ANNO 16 n° 272
Molestare i vicini di casa č equiparato allo stalking
Innovativa sentenza del tribunale di Viterbo che ha condannato un uomo di Vetralla

di Stefano Andrea Marini Balestra

VITERBO - Molestare i vicini di casa è reato. Così ha stabilito il Tribunale di Viterbo in una sentenza di qualche giorno fa nei confronti di un uomo, residente in un condominio a Vetralla, che si sarebbe reso protagonista di ''atti emulativi'', (gli atti emulativi sono quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestie ad altri) cioè un’attività di gratuito disturbo ad altri.

Nella ''moderna'' dizione si dice: stalking.

L’innovativa sentenza del nostro foro che ha condannato l’imputato ex art. 612bis del c.p. (articolo introdotto dalla legge 38/09 istitutiva del reato di stalking) rappresenta un’estensione del concetto delle condotte penalmente rilevanti che si riferiscono alla molestia personale inflitta quali per es. quella dell’innamorato respinto che insegue (appunto To stalk) mediante pedinamenti, uso del telefono ed altro, tale quindi da difficoltizzare la vita della vittima.

Infatti, ai fini della configurabilità del reato, il Giudice dovrà valutare tutti quegli elementi a supporto della richiesta della vittima, la quale si trovi in uno stato destabilizzante della propria vita psicologica, tanto da, in qualche modo, poter sensibilmente minacciare l’equilibrio mentale antecedente alla situazione patologica nata con il comportamento dello stalker.

Il Tribunale di Viterbo ha ritenuto stalkeraggio l’attività commessa da un condomino nei confronti degli altri ritenutisi difficoltizzati da loro semplici attività, come parcheggio auto, circolazione in parti comuni per la posa compiuta ad “arte” di vasi di fiori, ostacoli e quant’altro di molesto praticato come tutto nel corso dibattimento emerso.

Particolare interessante del processo è stata da parte del Tribunale l’ammissione di costituzione parte civile anche ai soggetti non direttamente interessati all’attività dell’imputato e nemmeno querelanti.

Un doverosa estensione dell’ambito dell’art. 612 bis c.p. che sino ad oggi aveva funzionato soltanto contro i soggetti che avevano molestato per lo più ex fidanzate, ex mogli.




Facebook Twitter Rss