

VITERBO - Importante vittoria giudiziaria per la CGIL e per un lavoratore del settore della ristorazione organizzata. La Corte di Cassazione e, successivamente, la Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio hanno confermato l'illegittimità del licenziamento di un manager di una società che gestisce una catena di fast food con il marchio di una nota multinazionale, riaffermando un principio destinato ad avere rilievo in numerose controversie di lavoro.
Il caso risale al 2019, quando il dipendente era stato licenziato per giusta causa dopo aver omesso di segnalare e annotare una discrepanza rilevata durante un controllo interno tra due misurazioni della temperatura di cottura degli alimenti effettuate in giorni diversi.
Nel corso del procedimento è stato però accertato che le temperature erano sempre rientrate nei parametri di sicurezza previsti e che non vi era stata alcuna violazione delle norme HACCP a tutela della salute dei consumatori. L'unico addebito riguardava, dunque, il mancato rispetto di una procedura organizzativa interna.
Assistito dall'Ufficio Vertenze e Legali della Camera del Lavoro Civitavecchia Roma Nord Viterbo della CGIL, il lavoratore ha ottenuto inizialmente dal Tribunale di Roma il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegrazione.
Successivamente la Corte d'Appello aveva modificato la decisione, riconoscendo soltanto una tutela risarcitoria. Il ricorso in Cassazione ha però ribaltato nuovamente l'esito della vicenda.
Con l'ordinanza n. 29343 del 2025, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: quando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede per una determinata condotta una sanzione conservativa, il giudice non può ritenerla automaticamente idonea a giustificare un licenziamento, salvo che il comportamento presenti una gravità eccezionale non contemplata dalle parti sociali.
Recependo questo indirizzo, la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 3038 del 2026, ha definitivamente annullato il licenziamento, condannando l'azienda al pagamento di 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva. Il lavoratore aveva infatti scelto l'indennità sostitutiva della reintegrazione, rinunciando al rientro in servizio.
Per la CGIL, la decisione rappresenta un importante precedente a tutela dei lavoratori del comparto della ristorazione.
«Questa vicenda dimostra quanto sia fondamentale verificare sempre se la condotta contestata rientri tra quelle che il contratto collettivo punisce con misure conservative. Troppo spesso contestazioni legate a procedure interne vengono utilizzate per giustificare licenziamenti sproporzionati», sottolinea il sindacato.
La Camera del Lavoro ribadisce infine che continuerà a monitorare l'applicazione di questi principi giurisprudenziali nel settore della ristorazione organizzata, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle tutele previste dai contratti collettivi e contrastare provvedimenti disciplinari ritenuti eccessivi rispetto ai fatti contestati.