

TUSCANIA - Le sentenze con le quali nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha dato il via libera definitivo alla realizzazione di due mega impianti fotovoltaici a Tuscania e Montalto di Castro hanno una valenza che va oltre i casi in questione. Di fatto bloccano in partenza eventuali ulteriori ricorsi da parte dei Beni culturali avverso determinazioni regionali che autorizzino l’installazione di altri impianti fotovoltaici su aree prive di vincoli. Due sentenze che in un certo senso ''fanno giurisprudenza''. Ecco perché c'era molta attesa per la loro pronuncia, sia tra le società del fotovoltaico che temevano di vedere paralizzata la propria attività, sia tra le associazioni ambientaliste della provincia che si erano mobilitate contro questi e i numerosi altri progetti che interessano massicciamente la Tuscia.

''L’oggetto del contendere – spiega il Consiglio di Stato nelle due pronunce - si incentra, più in particolare, sulla questione di diritto circa la legittimità dell’esercizio del potere del Mibact – e, a valle, del Consiglio dei Ministri nel conseguente esercizio di un potere di alta amministrazione – di opporsi ad iniziative private (espressione del diritto, costituzionalmente presidiato, di libera iniziativa economica, oltretutto in un settore oggetto di favor normativo) che, come nella specie: non insistono direttamente, tenuto conto delle prescrizioni con cui è stato approvato il progetto su aree di cui l’Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né la pendenza di un procedimento teso alla prospettica apposizione di un vincolo siffatto; non risultano ledere concretamente beni paesaggistici contermini; non constano interferire con emergenze archeologiche positivamente accertate e poste ad una distanza dall’impianto giuridicamente rilevante''.
Queste le conclusioni a cui arriva il Consiglio di Stato: ''Il Mibact quale amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali può legittimamente svolgere l’opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata''.
Ancora, il Collegio evidenzia che ''il Mibact non ha indicato alternative meno impattanti sull’interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici'' e che ''tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno preso una motivata e circostanziata posizione favorevole all’intervento, anche in punto di tutela paesaggistica ed ambientale''. ''Per tali ragioni – conclude Palazzo Spada - la delibera impugnata del Consiglio dei Ministri risulta viziata da illegittimità derivata riveniente dall’atto di opposizione del Mibact e dagli atti ad esso presupposti''.