ANNO 16 n° 275
'Il nostro appello ai sindaci per portare la questione Talete in Parlamento'
Preparata una proposta di emendamenti al decreto legge 18 novembre

 

CIVITA CASTELLANA - (A.S.) La pec è stata inviata a tutti i Comuni soci Talete, alla Provincia e all'Ato, da parte di alcuni esponenti politici della provincia di Viterbo. La lettera porta la firma di Valerio Biondi, Rita Bonanni, Yuri Cavalieri, Maurizio Romani, Mario Mengoni, Domitilla Agostini, Federica Friggi e Ugo Pierallini, e nelle loro intenzioni c'è la volontà di sollecitare le amministrazioni e i rispettivi consiglieri comunali nel sottoscrivere la proposta di emendamento al decreto legge n.176 del 18 novembre da sottoporre alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e ai ministri dell’economia Giorgetti e dello sviluppo economico Urso.

'Con questa proposta politica - afferma Valerio Biondi - vogliamo portare la questione Talete in parlamento con due precisi emendamenti. Il primo riguarda lo stanziamento di aiuti più consistenti sul caro energia. Quindi si richiede una norma ad hoc con un ulteriore credito d'imposta per sopperire all'enorme aumento dei costi energetici. La seconda parte, più tecnica, riguarda azioni che sono già state applicate durante il governo Conte 2, che in pratica hanno sospeso quegli articoli del codice rigurdanti la crisi d'impresa. Attività che, di fatto, hanno salvato migliaia di aziende da fallimento. Chiediamo di riproporre una cosa simile anche per il 2022.

 

Nel dettaglio le proposte di emendamento:

 

Art. 1 bis: (Disposizioni straordinarie per i gestori del Servizio Idrico Integrato)

alle imprese che gestiscono il Servizio Idrico Integrato, il cui costo per l’energia elettrica ha subito incrementi superiori al 50% nei primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, al fine di garantire la continuità dell’erogazione di un servizio primario per i cittadini, è riconosciuto un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30% del costo per energia elettrica sostenuto dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre 2022, così come risultante da apposite fatture di acquisto. Il credito è cumulabile con eventuali altri aiuti e sostegni ottenuti nell’annualità 2022 per le stesse finalità. In alternativa al credito di imposta i gestori del Servizio Idrico Integrato possono richiedere l’accredito diretto del contributo sul proprio conto corrente presentando specifica opzione.

 

Art. 14 bis: (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1.    Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482- ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2.    Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3.    Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4.    Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

Inoltre, la situazione verificatasi, che non riguarda solo Talete ma è estesa a tutte le società, private e pubbliche, che gestiscono il servizio idrico, non differisce da quella prodotta dalla pandemia Covid- 19 perché identica ne è la imprevedibilità.

Il Governo, allora, rispose con l'art. 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. 'Liquidità') conv. in L. 05/06/2020 n. 40, che successivamente venne sostituito dall’art. 1 comma 266 delle L.30.12.2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021). Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3 co. 1-ter del DL 30/12/2021 n. 228 (c.d. 'Milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 25/02/2022 n. 15, l’art. 6 del decreto Liquidità stabilisce che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2021:

1)    non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis 4, 5 e 6 e 2482-ter cod. civ.;

2)    non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodeciesc, co. 1 cod. civ..

Per le perdite emerse negli esercizi 2020 e 2021 non si applicano le disposizioni che obbligano le assemblee delle società di capitali, in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, alla sua ricostituzione con relativo ripianamento delle perdite ed è stata disposta la non operatività dello scioglimento delle società di capitali per la medesima situazione, con posticipazione del termine al quinto anno successivo al bilancio 2021.

La scelta del Governo, relativamente alle società pubbliche, ha evitato l'applicazione urgente degli artt. 14 e 21 del TUSP che avrebbero determinato una ricaduta sui bilanci pluriennali degli Enti Locali, essendo l'obbligo di accantonamento (per gli enti in contabilità finanziaria) una regola prudenziale di bilancio preordinata al successivo utilizzo delle risorse accantonate per il ripiano delle perdite subite dalla società (art.21 co. 3-bis).

Gli enti in contabilità civilistica avrebbero invece dovuto svalutare la partecipazione nel corso dell'esercizio successivo per un importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata qualora il risultato negativo non fosse stato immediatamente ripianato.

 

Valerio Biondi Consigliere Comunale di Civita Castellana

Rita Bonanni Consigliere Comunale di Ronciglione

Yuri Cavalieri Consigliere Comunale di Civita Castellana

Maurizio Romani Consigliere Comunale di Civita Castellana

Mario Mengoni Sindaco di Ronciglione

Domitilla Agostini Consigliere Comunale di Acquapendente

Federica Friggi Consigliere Comunale di Acquapendente

Ugo Pierallini Vice Sindaco Bassano Romano

 



'Il nostro appello ai sindaci per portare la questione Talete in Parlamento'

Preparata una proposta di emendamenti al decreto legge 18 novembre


CIVITA CASTELLANA - (A.S.) La pec è stata inviata a tutti i Comuni soci Talete, alla Provincia e all'Ato, da parte di alcuni

esponenti politici della provincia di Viterbo. La lettera porta la firma di Valerio Biondi, Rita Bonanni, Yuri Cavalieri,

Maurizio Romani, Mario Mengoni, Domitilla Agostini, Federica Friggi e Ugo Pierallini, e nelle loro intenzioni c'è la

volontà di sollecitare le amministrazioni e i rispettivi consiglieri comunali nel sottoscrivere la proposta di emendamento

al decreto legge n.176 del 18 novembre da sottoporre alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e ai ministri dell’economia Giorgetti e dello sviluppo economico Urso.
'Con questa proposta politica - afferma Valerio Biondi - vogliamo portare la questione Talete in parlamento con due precisi

emendamenti. Il primo riguarda lo stanziamento di aiuti più consistenti sul caro energia. Quindi si richiede una norma ad

hoc con un ulteriore credito d'imposta per sopperire all'enorme aumento dei costi energetici. La seconda parte, più

tecnica, riguarda azioni che sono già state applicate durante il governo Conte 2, che in pratica hanno sospeso quegli articoli del

codice rigurdanti la crisi d'impresa. Attività che, di fatto, hanno salvato migliaia di aziende da fallimento. Chiediamo

di riproporre una cosa simile anche per il 2022.

Nel dettaglio le proposte di emendamento:

Art. 1 bis: (Disposizioni straordinarie per i gestori del Servizio Idrico Integrato)
alle imprese che gestiscono il Servizio Idrico Integrato, il cui costo per l’energia elettrica ha subito incrementi

superiori al 50% nei primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, al fine di garantire la continuità

dell’erogazione di un servizio primario per i cittadini, è riconosciuto un ulteriore contributo sotto forma di credito di

imposta pari al 30% del costo per energia elettrica sostenuto dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre 2022, così come

risultante da apposite fatture di acquisto. Il credito è cumulabile con eventuali altri aiuti e sostegni ottenuti

nell’annualità 2022 per le stesse finalità. In alternativa al credito di imposta i gestori del Servizio Idrico Integrato

possono richiedere l’accredito diretto del contributo sul proprio conto corrente presentando specifica opzione.


Art. 14 bis: (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)
1.    Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446,

secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482- ter del codice civile e non opera la causa di

scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4),

e 2545-duodecies del codice civile.
2.    Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446,

secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che

approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3.    Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli

amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura

dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni

di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento

della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e

2545-duodecies del codice civile.
4.    Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione,

in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni
intervenute nell'esercizio».

Inoltre, la situazione verificatasi, che non riguarda solo Talete ma è estesa a tutte le società, private e pubbliche, che

gestiscono il servizio idrico, non differisce da quella prodotta dalla pandemia Covid- 19 perché identica ne è la

imprevedibilità.
Il Governo, allora, rispose con l'art. 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. 'Liquidità') conv. in L. 05/06/2020 n. 40, che

successivamente venne sostituito dall’art. 1 comma 266 delle L.30.12.2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno 2021). Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3 co. 1-ter del DL 30/12/2021 n. 228 (c.d. 'Milleproroghe”),

inserito in sede di conversione nella L. 25/02/2022
n. 15, l’art. 6 del decreto Liquidità stabilisce che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del

31/12/2021:
1)    non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis 4, 5 e 6 e 2482-ter cod. civ.;
2)    non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt.

2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodeciesc, co. 1 cod. civ..
Per le perdite emerse negli esercizi 2020 e 2021 non si applicano le disposizioni che obbligano le assemblee delle società

di capitali, in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, alla sua ricostituzione con relativo ripianamento delle perdite ed è stata disposta la non operatività dello scioglimento delle società di capitali per la medesima situazione, con posticipazione del termine al quinto anno successivo al bilancio 2021.
La scelta del Governo, relativamente alle società pubbliche, ha evitato l'applicazione urgente degli artt. 14 e 21 del TUSP

che avrebbero determinato una ricaduta sui bilanci pluriennali degli Enti Locali, essendo l'obbligo di accantonamento (per

gli enti in contabilità finanziaria) una regola prudenziale di bilancio preordinata al successivo utilizzo delle risorse

accantonate per il ripiano delle perdite subite dalla società (art.21 co. 3-bis).
Gli enti in contabilità civilistica avrebbero invece dovuto svalutare la partecipazione nel corso dell'esercizio successivo

per un importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata qualora il risultato negativo

non fosse stato immediatamente ripianato.


Valerio Biondi Consigliere Comunale di Civita Castellana Rita Bonanni Consigliere Comunale di Ronciglione
Yuri Cavalieri Consigliere Comunale di Civita Castellana Maurizio Romani Consigliere Comunale di Civita Castellana
Mario Mengoni Sindaco di Ronciglione
Domitilla Agostini Consigliere Comunale di Acquapendente Federica Friggi Consigliere Comunale di Acquapendente Ugo

Pierallini Vice Sindaco Bassano Romano



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