ANNO 16 n° 273
Base Hems a Viterbo, annullato il bando per l'affidamento dell'elisoccorso
Il Tar ha accolto il ricorso di una societą che contestava la clausole della gara regionale

VITERBO - Annullato dal Tar il bando di gara regionale per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per Ares 118. La decisione tocca da vicino Viterbo, dove si trova una delle tre basi operative Hems presenti nel Lazio, le altre due sono a Roma e a Latina. Per ''base Hems'' (Helicopter emergency medical service) si intende l’area da cui gli elicotteri destinati al servizio di eliambulanza decollano e nelle quali atterrano, nonché l’area dove gli stessi vengono parcheggiati.

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da una società operante nel settore dell’elisoccorso, la quale contestava alcune clausole della procedura di selezione che le avrebbero impedito di partecipare alla gara.

Il bando della Regione prevedeva l’affidamento del servizio per una durata di cinque anni. Importo a base d’asta: 53 milioni e 850mila euo.

''Il ricorso è fondato e va accolto'', si legge nella sentenza del Tar. Che ha motivato la sua decisione in tre punti: '' 1) non emerge con chiarezza dagli atti di gara se le basi Hems messe a disposizione dalla stazione appaltante saranno già dotate delle attrezzature funzionali alla loro piena operatività (come sostenuto dalla difesa della Regione nella memoria difensiva) o se le dotazioni strumentali delle predette basi dovranno essere fornite dall’aggiudicatario; trattasi all’evidenza di elemento di non trascurabile rilevanza, in quanto ragionevolmente incide sulla offerta economica complessiva; 2) il Capitolato tecnico prevede che, nell’ipotesi in cui la stazione appaltante non sia in condizione di metterle a disposizione, le basi Hems dovranno essere fornite dall’aggiudicatario; a tale riguardo, la lex specialis onera ciascun operatore della presentazione già in sede di offerta della descrizione dei relativi siti con relative planimetrie e con indicazione dell’ubicazione delle strutture di supporto logistico indispensabili ad assicurare l’espletamento delle attività di cui al Capitolato; come condivisibilmente evidenziato dalla parte ricorrente, ciascun operatore (ad esclusione dell’attuale gestore), per la formulazione dell’offerta, dovrà obbligatoriamente sostenere un costo per il reperimento e la disponibilità delle basi Hems, e tale costo sarà rimborsato dalla Stazione appaltante esclusivamente all’aggiudicatario, e comunque non oltre l’ammontare dalla spesa ritenuta congrua; in tal modo si pongono a carico degli operatori economici degli oneri economici di non trascurabile entità, la cui ripetizione è prevista per il solo aggiudicatario, avvantaggiando in maniera illegittima l’attuale gestore del servizio; 3) fondata è anche la censura relativa alla dedotta impossibilità di predisporre il Manuale di rotta (in quanto la stazione appaltante non ha comprovato la messa a disposizione di tutti gli elementi tecnici necessari alla elaborazione del predetto Manuale), come pure la censura relativa all’onere di ciascun operatore di presentare la prova dell’avvenuto addestramento dei soggetti impiegati nel servizio di pulizia (il servizio di sanificazione è svolto da personale non fornito direttamente dall’offerente)''.

La Regione è stata condannata anche a pagare 3mila euro.




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