ANNO 16 n° 274
Bagnaccio: il Tar ''salva'' camminamenti, pareti e ponticelli in legno
Accolto solo in parte il ricorso dei gestori contro l'ordine di demolizione del Comune

VITERBO - Demolizioni alle terme del Bagnaccio: il Tar del Lazio ''salva'' camminamenti, pavimentazioni, pareti e ponticelli in legno. Per le altre opere invece è stato respinto il ricorso presentato dai gestori contro il Comune di Viterbo. 

I ricorrenti avevano impugnato l’ordine di demolizione del 4 febbraio, ''con cui si contesta la realizzazione senza titolo abilitativo, e in difformità dall’azzonamento agricolo, di numerose opere, in contiguità alla sorgente di acqua termale 'il Bagnaccio', ceduta in subconcessione dal Comune di Viterbo''.

La sentenza è stata pubblicata mercoledì scorso. E vi si legge: ''Con riferimento alle opere di cui ai numeri 1 (camminamenti in legno che collegano le vasche termali), 3 (pavimentazione in legno con struttura di pali in legno con materiale ombreggiante), 5 (pareti in legno a schermo della roulotte del custode), 12 (ponticelli pedonali in legno che attraversano le pozze di acqua termale), 15 (recinzione in legno che delimita l’area destinata a raccolta della spazzatura), è fondato in via assorbente il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce essersi in presenza di attività di minimo impatto edilizio, costituenti attività di pavimentazione e finitura di spazi esterni, quanto alle strutture in legno di pavimentazione, e, per il resto, a interventi che, non implicando una significativa trasformazione del suolo, e non rientrando nelle previsioni di cui agli artt. 6, 10, e 22 T.U. edilizia, sono soggetti a Cila; che, sul piano urbanistico, la modestia di tali interventi permette di escludere che essi, come reputa il Comune, possano sovvertire la destinazione agricola dell’area, tanto più se si considera il loro carattere servente rispetto all’esercizio della subconcessione attinente alla sorgente termale''. L’atto impugnato scrive il Tar ''va perciò annullato, limitatamente a tali interventi''.

Per il resto, il ricorso è ''infondato'': ''A sorreggere tale conclusione – sta scritto - è sufficiente rilevare che gli interventi indicati ai numeri 9, 10, 11, 13 e 14 avrebbero richiesto permesso di costruire, sicché non è necessario soffermarsi sull’ulteriore contestazione, attinente alla difformità urbanistica, essendo tale profilo autonomamente capace di reggere la legittimità dell’atto impugnato (con assorbimento, quindi, del secondo motivo di ricorso, relativo ai profili urbanistici); che ciò vale per il parcheggio per autoveicoli di circa 5000 mq con campo da bocce a fianco (n. 9, trattandosi di importante alterazione permanente dello stato dei luoghi: CDS n. 2981 del 2020); la piscina di forma circolare (n. 10, per la quale vale la medesima conclusione: Tar Napoli, n. 3874/20) e, da valutare congiuntamente a quest’ultima, il camminamento che conduce alle ugualmente abusive strutture in legno ospitanti distributori di snack e bevande (e gli strumenti di alimentazione elettrica), posto che si realizza una nuova costruzione destinata ad uso permanente (n. 11); i due pergolati in legno di apprezzabili dimensioni, con altezza di mt 2,20 (n. 13: Tar Napoli, n. 1636 del 2020); la struttura adibita a spogliatoio, che a propria volta non costituisce certamente un’area ludica o di arredo, ma una nuova costruzione destinata ad uso non precario, secondo il cd. criterio funzionale (n. 14: CDS n. 6768 del 2020); che, perciò, per tali manufatti è infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si è dedotto che essi costituirebbero attività edilizia libera o soggetta a Cila''.

Per altri interventi ''i ricorrenti non avanzano censure e dichiarano di voler ottemperare'' e che ''il pozzo di captazione delle acque termali (n. 8) è definito 'opera non soggetta a vigilanza' sicché se ne deve dedurre che di esso non è ordinata la demolizione''.




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