ANNO 16 n° 271
Rifiuti di Civitavecchia a Casale Bussi: il Tar dà ragione a Ecologia Viterbo
Il Comune portuale dovrà versare un milione e 600mila euro in più
29/04/2022 - 07:04

VITERBO - Il Comune di Civitavecchia dovrà versare ''una cifra non inferiore ad un milione e seicentomila euro'' a Ecologia Viterbo per il conferimento dei rifiuti a Casale Bussi.

L'amministrazione della località portuale ha perso, infatti, il ricorso al Tar per l'annullamento della determina con la quale la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, il 5 settembre 2018, ha ridefinito la tariffa di accesso all'impianto di Casale Bussi.

La prima sezione quater del Tar del Lazio ripercorre la vicenda che risale al 2014 quando il Comune di Civitavecchia ha chiesto a Ecologia Viterbo la disponibilità a effettuare il servizio di pretrattamento dei rifiuti solidi urbani del proprio territorio, pari a circa 80 tonnellate al giorno. La società ha accettato a fronte di una ''tariffa ridotta'' di 67,15 euro a tonnellata.

A dicembre 2015, a seguito dell'esaurimento di un'altra discarica utilizzata, il Comune di Civitavecchia ha chiesto a Ecologia Viterbo la possibilità di estendere il servizio includendo anche il successivo conferimento dei rifiuti ''residui di lavorazione – codice CER 19.12.12'' rinvenienti dal processo di trattamento meccanico biologico. Ottenuto l'assenso dalla Regione, Ecologia Viterbo dal secondo semestre 2016 ha iniziato a fatturare al Comune la tariffa piena di 82,4 euro a tonnellata.

A settembre 2018, però, la Regione Lazio ha adottato la deliberazione con cui ha ridefinito la tariffa d'ingresso a Casale Bussiportandola a 98,23 euro a tonnellata con decorrenza dal gennaio 2009. Sedici euro in più a tonnellata per tutti i Comuni che hanno conferito i rifiuti nell'impianto gestito da Ecologia Viterbo, incluso quello di Civitavecchia che fino ad agosto 2018 ha portato qui 102,379 tonnellate di rifiuti.

Per il Tar del Lazio non sussistono i vizi rilevati dal Comune e la ''previsione della decorrenza - dal 1° gennaio 2009 - di tale tariffa non appare erronea, come sostenuto dal ricorrente che vorrebbe limitarla solo al 2009, in quanto invece la decorrenza è legata alla tariffa c.d. a preventivo (per emendare l’errore di determinazione rilevato dal giudicato), e quindi come tale valevole dalla data della domanda di autorizzazione dell’esercizio fino alla data di una eventuale revisione (in aumento o in diminuzione), allo stato come risulta in atti non ancora mai adottata''.

Al Comune di Civitavecchia non resta ora che il ricorso al Consiglio di Stato.






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