


CIVITA CASTELLANA – Una profonda spaccatura procedurale e amministrativa scuote il Comune di Civita Castellana. In data 21 agosto 2026, i consiglieri comunali Claudio Parroccini, Simonetta Coletta e Giuseppe La Bella hanno depositato un'articolata e formale istanza di annullamento in autotutela (ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990) contro la Determinazione n. 855/2026 del Dirigente dell'Area Tecnica ed il relativo Avviso Pubblico, avente ad oggetto gli «Interventi per la cura, la valorizzazione, la rigenerazione e la gestione degli ingressi urbani del Comune».

L'atto, indirizzato al Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Dirigente dell'Area Tecnica, mette sotto la lente d'ingrandimento l'intero impianto procedurale seguito dall'ufficio tecnico, contestando una gravissima difformità rispetto alle norme del Regolamento comunale per la gestione condivisa dei beni comuni urbani (approvato con Delibera di Consiglio n. 29/2023) e ai principi costituzionali di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Per comprendere la portata della contestazione occorre ricostruire le tappe della vicenda:
26 Ottobre 2023: Il Consiglio Comunale approva il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e gestione dei beni comuni (in attuazione della L.R. Lazio 10/2019). Un atto normativo di secondo grado, vincolante per tutti gli uffici dell'Ente.
20 Agosto 2026: La Giunta Comunale adotta la deliberazione n. 137, un atto di indirizzo politico-amministrativo per la rigenerazione di sei ingressi urbani (Via San Salvatore, Via Nepesina, Via Falerina, Via Corchiano, Loc. Sassacci, Loc. Borghetto), demandando all'Area Tecnica l'attivazione delle procedure «secondo quanto previsto dal Regolamento».
20 Agosto 2026 (stesso giorno): Il Dirigente dell'Area Tecnica emana la Determina n. 855/2026 e pubblica l'Avviso, fissando la scadenza per la presentazione dei progetti al 31 agosto 2026 alle ore 12:00.
L'analisi condotta dai tre consiglieri individua ben 13 punti di illegittimità e gravità amministrativa:
Termini feriali e irrisori: Concedere soli 11 giorni feriali in pieno agosto per redigere progetti quinquennali su 6 aree urbane viola l'art. 8 c. 4 del Regolamento (che richiede almeno 20 giorni) e lede i principi di inclusività e massima partecipazione.
Mancata qualificazione del patto: L'Avviso non specifica se si tratti di un patto ordinario o complesso, creando una figura idrida non prevista dalle norme.
Incompetenza dell'organo procedente: Viene attribuito al Dirigente il potere di affidamento, scavalcando la Giunta Comunale a cui il Regolamento riserva in via esclusiva la valutazione dell'interesse generale e l'approvazione dei patti complessi.
Istituzione di organi non previsti: La gestione è stata interamente avocata dall'Area Tecnica istituendo una Commissione valutatrice non prevista, scavalcando l'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa (art. 6 Regolamento).
Logica concorsuale ed escludente: È stata introdotta una graduatoria a punteggio (100 punti) anziché favorire il confronto collaborativo tra i proponenti previsto dalla sussidiarietà orizzontale.
Criteri di valutazione generici: I punteggi sono assegnati su macro-criteri privi di sub-descrittori oggettivi, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
Durata e rinnovi fuorilegge: È prevista una durata di 5 anni rinnovabili (totale 10 anni), superando il limite massimo di 9 anni fissato dall'art. 9 c. 8 del Regolamento.
Omessa previsione dell'assicurazione obbligatoria: L'Avviso tace sulla polizza per la copertura di infortuni e responsabilità civile dei cittadini attivi (art. 18 c. 3), aspetto critico data la pericolosità delle lavorazioni di manutenzione verde stradale.
Assenza di verifiche antimafia e di moralità: Non vengono richieste le dichiarazioni sui requisiti di moralità e sull'assenza di cause ostative ex D.Lgs. 159/2011.
Modulistica limitante e inadeguata: Il modello allegato limita la descrizione dell'intervento a soli 1.500 caratteri e non permette di indicare risorse, cronoprogrammi o l'ingresso prescelto.
Errata qualificazione giuridica: Definire l'atto come 'affidamento di servizio' contrasta con l'art. 4 del Regolamento, che esclude qualsiasi rapporto di lavoro o committenza commerciale.
Violazione della normativa Privacy (GDPR): Viene nominato impropriamente l'affidatario come 'Responsabile del Trattamento dei Dati' e si citano decreti abrogati.
Mancanza di regole su pubblicità e monitoraggio: Manca una disciplina chiara sulle sponsorizzazioni private (col rischio di trasformare il patto in un contratto a prestazioni corrispettive) e sui controlli periodici.
I consiglieri Parroccini, Coletta e La Bella chiedono formalmente e con effetto immediato:
La sospensione cautelare d'urgenza della scadenza fissata per il 31 agosto 2026.
L'annullamento d'ufficio in autotutela della Determina n. 855/2026 e del relativo Avviso.
Il riavvio della procedura nel pieno rispetto del Regolamento consiliare, con termini non inferiori a 20 giorni effettivi, l'eliminazione delle graduatorie concorsuali, l'integrazione delle tutele assicurative e la corretta attribuzione delle competenze alla Giunta e all'Ufficio Amministrazione Condivisa.
In caso di mancato riscontro o diniego da parte dell'Amministrazione, i promotori dell'istanza hanno già preannunciato il ricorso presso le sedi giurisdizionali competenti del TAR del Lazio.