

La conoscenza della lingua italiana vale da 10 a 30 punti, quella della vita civile italiana vale da 6 a 12 punti. Da 4 a 30 il diploma di scuola superiore o di formazione professionale.
E poi ancora: attività imprenditoriali, la scelta del medico di base, il contratto d’affitto o l’acquisto di una casa , valgono da 4 a 6 punti. E’ quanto prescrive il nuovo accordo di integrazione, forse più noto come «permesso di soggiorno a punti», in vigore da ieri, che obbliga gli stranieri extra Ue di età compresa tra i 16 e i 65 anni che vorranno entrare in Italia, a sottoscrivere un accordo con lo Stato, preliminarmente alla richiesta di permesso di soggiorno.
Diritti e doveri, come il garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e assolvere gli obblighi fiscali e contributivi, vengono perciò regolati e sottoscritti reciprocamente.
Gli immigrati interessati dovranno acquistare il kit con la nuova modulistica presso gli uffici postali. Le nuove norme (scritte dal precedente governo e approvate da quello attuale) si sono trascinate dietro numerose critiche. La Uil giudica il dispositivo «penalizzante per gli stranieri onesti e, soprattutto, contrario ad ogni logica di semplificazione». Liliana Ocmin, segretario confederale della Uil, dice: «Vigileremo affinché sia realmente uno strumento capace di agevolare i processi di integrazione senza appesantire una burocrazia che già oggi crea non pochi problemi agli immigrati.
All'atto della firma, vengono assegnati allo straniero 16 crediti. Un mese prima della scadenza dell’accordo, che ha durata biennale, lo sportello unico per l'immigrazione ne avvia la verifica: l'accordo sarà adempiuto se lo straniero otterrà un punteggio pari o superiore ai 30 crediti. Se i punti che si vedrà riconosciuti saranno pari o inferiori a zero, lo straniero verrà espulso.
I crediti. I punti aumentano con la partecipazione a corsi, il conseguimento di titoli di studio, onorificenze, svolgimento di attività economico-imprenditoriali, scelta di un medico di base, partecipazione ad attività di volontariato, sottoscrizione di affitto o acquisto di una casa. Vengono decurtati in caso di condanne penali, anche non definitive e di sanzioni pecuniarie di almeno 10 mila euro.
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La verifica. A due anni dalla firma, lo Sportello Unico per l’Immigrazione esaminerà la documentazione presentata o, se non c’è, sottoporrà lo straniero ad un test. Si potrà anche essere «rimandati» di un anno, se i punti saranno di poco inferiori ma l’impegno comunque riconosciuto.
Il sostegno. Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione con attività concordate con gli enti locali, i centri di istruzione degli adulti, le organizzazioni sia del terzo settore, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Si dovranno fornire gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana. Il testo dell'accordo tradotto in 19 lingue sono disponibili sul sito del Viminale. È anche prevista «una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro 3 mesi dalla sottoscrizione.
Gli esclusi. La revoca o il diniego del permesso di soggiorno con la conseguente espulsione, a seguito di perdita dei crediti, non potrà essere attuata nei confronti dello «straniero titolare del permesso per asilo nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare». Il nuovo regolamento non si applica poi ai minori non accompagnati o legalmente affidati.