ANNO 16 n° 274
Eolico a Bagnoregio, il Tar dice no alla sospensiva chiesta dal Comune
''La pubblica utilitą che deriva dall'installazione dell'impianto prevale sugli altri interessi in gioco''
11/08/2021 - 06:46

BAGNOREGIO - Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Bagnoregio contro l’installazione di una pala eolica all’interno del proprio territorio da parte di una società delle rinnovabili. Si tratta di un progetto autorizzato dalla Provincia di Viterbo con determina del 22 febbraio all'esito di apposita Conferenza dei servizi, nel corso della quale il Comune di Bagnoregio aveva espresso parere negativo. Secondo l’amministrazione guidata da Profili, oltre che cozzare contro il regolamento comunale che disciplina l'installazione di impianti per le rinnovabili, la pala potrebbe mettere a rischio la candidatura di Civita di Bagnoregio a sito Unesco. Secondo il Tar ''nel bilanciamento degli interessi in gioco, prevale quello pubblico all’installazione di un impianto che, ai sensi all’art. 12 comma 3 D.lgs. n. 387/2003, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ed inoltre, nel caso in esame, anche vincolo preordinato all’esproprio delle aree laddove dovrà essere localizzato l’impianto''.  Nell'area tra Bagnoregio e Montefiascone si parla di 4 progetti simili. 

L’ordinanza del Tar è stata pubblicata il 4 agosto. Il tribunale amministrativo ha ritenuto ''che le obiezioni mosse dall’amministrazione comunale in sede di Conferenza di servizi innanzitutto esulino dalla rispettiva sfera di attribuzioni, per rientrare in quella propria dell’autorità statale preposta alla tutela dei vincoli paesaggistico-ambientali, che sembrano in atto inesistenti nell’area oggetto di intervento''. E ''che siffatte obiezioni, avuto specifico riguardo alle previsioni in tema di localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative distanze rispetto ai fabbricati esistenti ed ai centri abitati, per come fissate nel Regolamento comunale, contrastino con la disposizione di cui all’art. 1.2 del D.M. 10.09.2010 (forma normativa sovraordinata rispetto al Regolamento comunale) secondo cui 'le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili'''.

L’amministrazione guidata dal sindaco Profili si è rivolta al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento, previa sospensiva, della determina dirigenziale resa da Palazzo Gentili il 22 febbraio scorso, avente a oggetto l’autorizzazione unica alla costruzione di un aerogeneratore in località Podere Rosignolo, nel comune dell’Alto Lazio. Un impianto con una potenza nominale di 0,975 MWp e una altezza (alla pala) di circa cento metri, per il quale una società delle rinnovabili ha fatto domanda il 2 dicembre del 2019. Il Comune ha impugnato anche tutti gli atti con cui si è arrivati al provvedimento, compresa la determina di chiusura della conferenza dei servizi (3 novembre 2020). Ricevuta la notifica del ricorso, la Provincia di Viterbo si è costituita in giudizio con decreto firmato dal presidente Nocchi il 19 luglio.




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