ANNO 16 n° 272
Divieto di accensione o esplosione di artifici pirotecnici
Emessa l'ordinanza numero 45 valida fino al 6 Gennaio 2022
31/12/2021 - 17:43

CIVITA CASTELLANA - Riceviamo e pubblichiamo:

'CONSIDERATO CHE

• è consuetudine diffusa la celebrazione del Capodanno con l'accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici;

• I'uso dei suddetti materiali pirotecnici, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi le maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

• gli articoli pirotecnici, per il loro contenuto di sostanze esplosive, impiegati con imprudenza o imperizia aumentano il rischio di incendi e possono determinare anche ingenti danni economici alle cose;

• il rumore intenso generato dall'uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e similmateriali pirotecnici genera nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico;

 

RITENUTO necessario garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la tutela del benessere degli animali e in generale le condizioni di vivibilità del territorio, soprattutto in circostanze in cui sono esposti a maggiori rischi;

 

VISTA la Legge 14 agosto 7991, n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO I'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTI gli art.650,659,674 e703 c.p.;

 

ORDINA

 

a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, dalla data di pubblicazione della presente e fino alle ore 24.00 del giorno 6 gennaio 2022, è fatto divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale

 

RAMMENTA

 

che, salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale;

 

che, ai sensi dell’art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con I’arresto fino a tre mesi o con I’ammenda fino ad euro 309;

 

che altresì, ai sensi dell’art. 674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, di vapori o di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, atti ad offendere od imbrattare o molestare persone, è punito con I’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino ad euro 2061;

 

che inoltre, ai sensi dell’art. 703 C.P. I’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di razzi e l’effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza licenza delle autorità in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con I’ammenda fino ad euro 103, e se in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, con I’arresto fino ad un mese;

 

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ed entrerà in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione,

 

La medesima sarà portata altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Civita Castellana.

 

DISPONE

 

il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla Prefettura di Viterbo - Ufficio Territoriale del Governo, e per l'esecuzione alla Questura di Viterbo, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Viterbo, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Civita Castellana, al Comando della Guardia di Finanza di Civita Castellana, al Comando dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana, alla Polizia Locale di Civita Castellana.

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Viterbo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;

b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.'






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