|
La Corte di Cassazione, dice il dispositivo, ''annulla la sentenza impugnata nei confronti di Silvio Berlusconi limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alle pena accessoria per l'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici per violazione dell'art. 12, comma 2, decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della corte d'appello di Milano perché ridetermini la pena accessoria nei limiti temporali fissati dal citato articolo 12, ai sensi dell'art. 133 codice penale, valutazione non consentita alla Corte di legittimità.
Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624 comma 2 codice procedura penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata''.
|