ANNO 16 n° 267
Confconsumatori Guerra in Iran, viaggi nel caos: Viterbo chiarisce i diritti di turisti e passeggeri
04/03/2026 - 11:48

VITERBO - Guerra in Iran, viaggi nel caos: Confconsumatori Viterbo chiarisce i diritti di turisti e passeggeri dopo che tantissimi consumatori della ns provincia hanno chiesto consigli e spiegazioni all’associazione

La guerra in Iran sta generando una situazione di forte incertezza per molti Viterbesi che avevano programmato viaggi per turismo o per lavoro.

Confconsumatori Viterbo interviene per fornire indicazioni precise, distinguendo tra chi ha acquistato un pacchetto turistico e chi, invece, ha comprato un semplice biglietto aereo.

Pacchetti turistici: diritto di recesso senza penali e rimborso

Per i viaggiatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, il riferimento normativo è il Codice del Turismo.

In presenza di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze – come nel caso di un conflitto armato – il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere alcuna penale.

In tal caso:

• non sono dovute spese di recesso;

• l’organizzatore del pacchetto (che può essere il tour operator, un’agenzia di viaggi online o un’agenzia fisica) è tenuto a rimborsare integralmente quanto versato.

Qualora sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore o il tour operator deve sostenere i costi dell’alloggio necessario – ove possibile di categoria equivalente a quella prevista dal contratto – per un periodo fino a tre notti per viaggiatore, salvo termini più ampi previsti dalla normativa europea sui diritti dei passeggeri.

Questa limitazione non si applica alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, alle donne in gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone che necessitano di assistenza medica specifica.

Se, durante l’esecuzione del viaggio, diventa impossibile fornire una parte sostanziale dei servizi turistici pattuiti, l’organizzatore deve offrire, senza costi aggiuntivi, soluzioni alternative adeguate, di qualità equivalente o superiore. Se le alternative proposte risultano di qualità inferiore, il viaggiatore ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo.

Resta inoltre l’obbligo, in capo all’organizzatore o al tour operator, di prestare assistenza tempestiva al viaggiatore in difficoltà, fornendo informazioni su servizi sanitari, autorità locali e assistenza consolare, oltre a supportarlo nelle comunicazioni e nella ricerca di soluzioni alternative.

Biglietti aerei: risoluzione e diritto alla restituzione del prezzo pagato

Diversa la situazione per chi ha acquistato soltanto un biglietto aereo.

Ai sensi dell’art. 945 del Codice della Navigazione, se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto si risolve e il vettore deve restituire il prezzo già pagato. La norma si applica pienamente alla situazione attuale e prescinde dalla finalità del viaggio (turismo o lavoro).

Il passeggero che intende rinunciare al volo deve comunicare tempestivamente l’impedimento alla compagnia aerea. Tuttavia, nel contesto attuale, l’impedimento è un fatto notorio: le compagnie non possono invocare un’eventuale tardiva comunicazione per negare il rimborso, anche perché hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti. Il rimborso, in tali casi, deve avvenire per l’intero importo versato, senza alcuna penale o decurtazione.

Per tutti i viaggiatori – sia che abbiano acquistato un pacchetto turistico, sia che abbiano stipulato un contratto di trasporto aereo – oltre alla normativa speciale di settore, ricorrono inoltre i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c., con conseguente diritto alla restituzione integrale delle somme corrisposte, nonché il venir meno della causa concreta del contratto.






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