ANNO 16 n° 273
Commissariamento legittimo, ora tremano tutti i Comuni fuori Talete
La Regione vince al Consiglio di Stato: oltre al caso di Monteromano accolti i ricorsi contro Farnese, Proceno, Ronciglione, Bagnoregio, Fabrica, Grotte e Villa San Giovanni
17/03/2022 - 06:56

di Simone Lupino

VITERBO – Servizio idrico nella Tuscia: uno dopo l'altro sono stati accolti dal Consiglio di Stato i ricorsi presentati dalla Regione contro gli otto Comuni indipendenti che nel 2020 avevano fatto opposizione al Tar del Lazio chiedendo e ottenendo l’annullamento della nomina del commissario il cui compito era sbloccare il loro ingresso in Talete. E ora a tremare sono tutti i Comuni che non hanno ancora aderito alla gestione unica – una trentina il totale - per i quali si stava avvicinando lo stesso destino, ossia l'applicazione dei poteri sostitutivi. A questo punto l'iter potrebbe rimettersi presto in moto.

Dopo la sentenza che una settimana fa ha visto soccombere per primo in giudizio il Comune di Monteromano, tra martedì e mercoledì Palazzo Spada si è pronunciato anche sui casi relativi a Farnese, Proceno, Ronciglione, Bagnoregio, Fabrica di Roma, Grotte di Castro e Villa San Giovanni in Tuscia, ribadendo che ''l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, peraltro sollecitato da organi statali (cfr. la nota del Ministero dell’Ambiente del 4 maggio 2017 richiamata dalla nota dell’Autorità d’ambito del 20 giugno 2017, prodotta in atti) è attività legittima, vincolata e non discrezionale, una volta che sia ampiamente scaduto il termine perentorio fissato per via legislativa e convenzionale per il trasferimento delle infrastrutture idriche''.

Oltre a riformare quanto deciso in primo grado dal Tar, il Consiglio di Stato ha condannato ciascuna delle parti in causa a pagare 5 mila euro per le spese legali sostenute dalla Regione.

Come già visto per Monteromano, anche per gli altri Comuni è stata respinta l’argomentazione secondo la quale ''la Regione Lazio avrebbe esercitato illegittimamente il potere sostitutivo'' poiché ''Talete aveva predisposto il programma di presa in carico delle gestioni nel 2006 e, a seguito di revisione, aveva previsto il completamento con i Comuni destinatari delle deliberazioni impugnate nel periodo dal 2019-2021''. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, ''è da ritenere che il cosiddetto programma di presa in carico (…) sia stato unilateralmente predisposto dalla società Talete, senza che sia stato in alcun modo approvato o ratificato dall’Ente di governo dell’Ato1 Lazio Nord – Viterbo''. Per cui, sempre secondo il giudice di appello ''va esclusa qualsivoglia operatività vincolante'' del documento.

Nella sentenza trova spazio anche il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea a causa dello sforamento dei valori di arsenico e dei fluoruri in alcuni comuni del Viterbese, tra i quali alcuni di quelli finiti in causa. La vicenda non è legata direttamente al commissariamento, tuttavia, scrive il Consiglio di Stato, ''non si può evitare di considerare che le problematiche oggetto della procedura di infrazione afferiscono alla gestione del servizio idrico, in generale, e degli impianti di potabilizzazione, in particolare, sicché la loro risoluzione sarebbe resa più agevole ponendo fine alla frammentazione di tale gestione, in linea con gli scopi della direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nel quale si colloca in posizione primaria la gestione associata del servizio idrico''.

Si apprende infine dalla sentenza che il commissariamento degli otto Comuni era solo il primo di una serie di provvedimenti identici che la Regione si apprestava a mettere in atto: ''Risulta dai documenti prodotti dalla Regione Lazio che l’esercizio dei poteri sostitutivi è stato previsto nei confronti di tutti i Comuni dell’Ato 1 Viterbo Nord, tuttora inadempienti (come comprovato dalla nota di messa in mora indirizzata a tutti i Comuni inadempienti dell’Ambito, in data 24 aprile 2018), ma effettuando la scelta, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione regionale, di scaglionare nel tempo le nomine del commissario ad acta''.






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