ANNO 16 n° 303
Come si tassano gli interessi del P2P lending in Italia: guida pratica per la dichiarazione
30/10/2026 - 16:00

Nella Tuscia, come altrove, il prestito tra privati via internet è passato in pochi anni da argomento per appassionati a voce stabile nel portafoglio di insegnanti, impiegati e pensionati. Il problema arriva in primavera, quando si apre il 730 precompilato e quegli interessi non ci sono. Il motivo è semplice: quando si presta tramite un operatore estero, ad esempio la svizzera Maclear, gli interessi vengono accreditati al lordo, senza alcun prelievo da parte del fisco italiano, e tocca al contribuente indicarli. Con un intermediario italiano autorizzato, invece, l'imposta può essere già stata trattenuta. Per capire come comportarsi abbiamo seguito tre contribuenti del Viterbese, con importi verosimili, e messo in fila le date dell'anno in cui c'è qualcosa da fare.

La regola di partenza

Per l'articolo 44 del TUIR gli interessi del P2P lending sono redditi di capitale. Cambia il modo di pagarli. Quando dietro la piattaforma c'è un intermediario finanziario dell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, oppure un istituto di pagamento con autorizzazione della Banca d'Italia, si applica la ritenuta del 26% a titolo d'imposta introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. In tutti gli altri casi gli interessi entrano in dichiarazione e scontano l'IRPEF progressiva, più addizionali regionali e comunali. Per i redditi 2026 gli scaglioni sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre.

Anna, insegnante: la ritenuta che chiude tutto

Anna ha un reddito di 27.000 euro e nel 2026 ha incassato 320 euro di interessi da una piattaforma italiana. L'estratto annuale mostra una ritenuta del 26%, pari a circa 83 euro. Se il gestore ha davvero i requisiti, Anna non deve indicare nulla.

Il controllo da fare è uno solo, ma va fatto. Con la risposta a interpello n. 196/2024 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'autorizzazione deve averla chi gestisce effettivamente la piattaforma: un istituto di pagamento che si limita a movimentare i fondi non basta. In quel caso la ritenuta vale solo come acconto e gli interessi andrebbero dichiarati, scomputando quanto già trattenuto.

Roberto, tecnico: interessi esteri con uno stipendio medio

Roberto lavora in un'azienda della zona industriale e guadagna 42.000 euro. Sulla piattaforma estera dove presta ha incassato 900 euro di interessi nell'anno. Quei 900 euro si aggiungono al reddito e ricadono nello scaglione del 33%: circa 297 euro di IRPEF. Ipotizzando addizionali complessive intorno al 2%, si sale a circa 315 euro. Con una ritenuta del 26% avrebbe pagato 234 euro.

Il modello Redditi accoglie questi interessi nel quadro RL. Con il 730 il riferimento è il quadro D, dedicato anche ai redditi di capitale, ma le istruzioni di ogni anno vanno lette con attenzione: quando il reddito arriva dall'estero, molti professionisti preferiscono il modello Redditi. In entrambi i casi, il saldo della posizione al 31 dicembre, poniamo 7.500 euro, va riportato ai fini del monitoraggio: quadro RW nel modello Redditi, quadro W nel 730, insieme al Paese della piattaforma.

Silvia, pensionata: due piattaforme e qualche complicazione

Silvia percepisce una pensione di 19.000 euro e ha incassato 1.600 euro di interessi da due piattaforme straniere. Restando nel primo scaglione, paga il 23%, circa 368 euro, più le addizionali.

Due dettagli complicano il quadro. Una delle piattaforme ha applicato un'imposta nel proprio Paese: in questo caso entra in gioco l'articolo 165 del TUIR, che consente di detrarre dall'IRPEF quanto versato oltreconfine, con i limiti stabiliti dalla norma e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. L'altra offre un mercato secondario dove i prestiti si comprano e si vendono. Secondo la risposta n. 155/2022, i semplici prestiti assimilati al mutuo non sono soggetti a IVAFE, mentre posizioni negoziabili possono essere considerate prodotti finanziari, con un'imposta dello 0,2% sul valore. È una distinzione che conviene far valutare a un CAF o a un commercialista, contratto alla mano.

Il calendario dell'anno

  • Gennaio e febbraio. Scaricare da ogni piattaforma l'estratto annuale, con interessi incassati separati dal capitale rimborsato, e annotare il saldo al 31 dicembre. Le piattaforme estere spesso lo forniscono in inglese: va conservato così com'è.
  • Marzo. Arriva la Certificazione Unica per dipendenti e pensionati. È il momento di riunire tutto in una cartella, comprese eventuali certificazioni di ritenute subite in Italia o all'estero.
  • Fine aprile. Il 730 precompilato diventa consultabile. Gli interessi di piattaforme estere di norma non compaiono: vanno aggiunti a mano.
  • Entro il 30 giugno. Chi presenta il modello Redditi e non ha un sostituto d'imposta versa saldo e primo acconto, con possibilità di rinviare di circa un mese pagando una maggiorazione dello 0,40%.
  • Entro il 30 settembre. Termine per l'invio del 730.
  • Entro il 31 ottobre. Termine ordinario per il modello Redditi Persone Fisiche, con RL e RW; quando cade di sabato o festivo slitta al primo giorno lavorativo.
  • Novembre. Secondo acconto IRPEF per chi lo deve versare.
  • Dicembre. Controllare i saldi di fine anno: saranno il dato del monitoraggio fiscale successivo.

Le date possono variare per festività o proroghe: va sempre controllato il calendario fiscale dell'anno sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Gli errori che si vedono più spesso

  • Dichiarare il tasso pubblicizzato. In dichiarazione va la somma accreditata nell'anno, non la percentuale esposta sulla home page.
  • Tassare il capitale. Le quote di capitale restituite non sono reddito.
  • Compensare le perdite. Un prestito andato in default non si sottrae automaticamente agli interessi guadagnati su altri prestiti.
  • Dimenticare il monitoraggio. Un quadro RW omesso può costare sanzioni anche quando gli interessi sono stati tassati correttamente.
  • Fidarsi della lingua del sito. Una piattaforma con sito e contratto in italiano può essere gestita da una società estera: decide il gestore, non la lingua.
  • Trascurare bonus e premi. Il loro trattamento dipende dal contratto e va valutato caso per caso.

Se qualcosa è sfuggito

Lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, con gli standard CRS e la direttiva DAC2, fa arrivare all'Agenzia delle Entrate i dati dei conti esteri dei residenti, piattaforme comprese. Interessi dimenticati possono quindi emergere anche anni dopo. La strada per rimediare è la dichiarazione integrativa con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni, tanto più quanto prima si interviene.

Un'ultima nota prima di scegliere dove prestare. Il fisco incide sul rendimento netto, ma non dice nulla sulla solidità dell'operatore. Prima di aprire un conto vanno consultati il registro ESMA dei fornitori di crowdfunding, gli avvisi della Consob e il portale I-SCAN dell'IOSCO. Per una piattaforma svizzera come Maclear, iscritta a un organismo di autoregolamentazione antiriciclaggio e senza licenza ECSP, quei controlli contano almeno quanto il calcolo delle imposte.

Facebook Twitter Rss