


Riceviamo e pubblichiamo.
VITERBO - La Repubblica italiana si fonda sulla Costituzione, un documento importante da cui prendono linfa tutte le leggi che regolano la vita della collettività. Nata come segno di ribellione ed evoluzione rispetto a regimi che troppo profondamente avevano distorto i diritti individuali negando le più basilari libertà, è stata riconosciuta sin dalla sua stesura come scrigno dei principi fondamentali della vita della Repubblica italiana. Tra i suoi cardini principali impossibile non notare la rilevanza dell’articolo 3. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” In questa manciata di parole si riconosce la profondità dell’uguaglianza un termine che in questo dettato esprime l’ampiezza della sua portata. Nessuna caratteristica del singolo individuo può valere un trattamento differente rispetto agli altri, non il sesso, non la razza, non la lingua, né la religione e così via. Un principio che ci viene semplice da condividere quando siamo nei panni di chi lo vede quotidianamente e insindacabilmente rispettato, un principio che ci permettiamo di dare per scontato, finché non siamo protagonisti di situazioni in cui si rende necessario gridare per ricordarlo e per difenderlo. Nella seconda parte dello stesso articolo l’astrattezza della teoria diviene concretezza, si tramuta in indicazioni pratiche di comportamento. “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” La forma diviene sostanza, l’uguaglianza si rende manifesta, diviene prescrizione di comportamento. L’interesse della Costituzione non è solo dichiarare l’intento di uguaglianza ma renderla efficace dal punto di vista pratico e sostanziale, questo compito è affidato alla Repubblica nelle sue ramificazioni politiche ed amministrative più capillari. Tra l’elenco semplice ma completo dei diritti spicca quello dell’inviolabilità del domicilio all’articolo 14. Ogni cittadino, secondo la più semplice interpretazione, è libero di scegliere il luogo in cui stabilire il proprio domicilio e ha potere di impedire ad altri di entrarvi. È riconosciuto quindi il bisogno primario di scegliere e conservare un luogo in cui poter liberamente, intimamente e in totale riservatezza vivere gli aspetti più personali della propria esistenza. La necessità è così evidente, così profonda, che il legislatore la annovera poco dopo il diritto alla libertà, al lavoro, cardini della vita. Così come il diritto alla salute. Proprio nell’art.32 viene affrontato questo concetto fondamentale. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Così come il diritto al lavoro si riflette nel diritto ad una vita dignitosa, così possiamo definire il diritto alla salute come il diritto alla vita. La salute comprende infatti lo stato psico-fisico dell’individuo inglobando tutte le sue necessità, legate ad aspetti patologici e sanitari, per raggiungere una quotidianità dignitosa nonostante gli ostacoli che deve superare. La malattia è quindi qui interpretata come un impedimento al pieno sviluppo della persona umana che, come ribadito nell’art.3 pocanzi citato, deve essere rimosso dalla Repubblica. Rimuovere un ostacolo simile non significa altro che attuare tutti gli strumenti idonei a ridimensionale il più possibile il gap che la condizione, involontaria, crea tra l’individuo con patologia e il resto dei soggetti destinatari della Costituzione.
In un quadro così ricco di riconoscimenti, tutele, valorizzazione e protezione dell’individuo, come può trovare posto la proposta di una amministrazione comunale di violare il domicilio di una persona malata per poterle fornire così un servizio di assistenza parziale? Nonostante una lettura attenta e accurata dell’intero testo della Costituzione non è stato possibile rinvenire prescrizione alcuna riguardo una gerarchia dei diritti per cui uno debba essere sacrificato a vantaggio dell’altro. Non sembra infatti essere questa l’indicazione pratica suggerita dal Costituente laddove individua nella Repubblica l’agente incaricato della rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione dell’astratto principio di uguaglianza poco sopra declamato. Come si può quindi proporre a una persona bisognosa di assistenza sanitariadi ospitare in casa propria persone con difficoltà simili aderendo a un progetto di coabitazione con l’unico obiettivo di un risparmio di fondi? Ogni singola parola di quelle così attentamente scelte dal Costituente crolla a vantaggio di una gestione irrispettosa e sprezzante di ogni forma di tutela e dignità così poeticamente descritte nella nostra legge più importante. Che posto trovano in questo contesto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini? Ogni diritto viene calpestato nell’ottica di un risparmio selvaggio in termini di risorse, trasformando una persona alla ricerca della propria espressione all’interno della Repubblica, in un animale da allevamento forse al giorno d’oggi più rispettato. È davvero questo il compito attribuito dalla Costituzione alla Repubblica?
Maria Laura De Luca