


CIVITA CASTELLANA - Con l'obiettivo di tutelare la pubblica e privata incolumità, garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico ed eliminare il rischio di roghi in prossimità delle tratte ferroviarie nel territorio comunale, il Sindaco Dott. Luca Giampieri ha emanato l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 03-06-2026.
Il provvedimento, adottato in via contingibile e urgente anche a seguito delle note della Prefettura di Viterbo e della Polizia Ferroviaria, definisce gli obblighi tassativi di manutenzione a cui sono tenuti i privati per scongiurare la caduta di alberi o ramaglie sulla sede ferroviaria e la propagazione di incendi boschivi durante la stagione estiva.
L'ordinanza si rivolge a tutti i proprietari di terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Civita Castellana, ciascuno per la propria particella catastale. Le disposizioni relative alla pulizia del suolo devono essere rigorosamente rispettate durante tutto il periodo di grave pericolosità estiva, stabilito dal 15 giugno al 15 ottobre 2026.
In base al D.P.R. n. 753/1980, i soggetti interessati devono provvedere immediatamente a:
-Taglio di alberi e rami stabili: Eseguire la potatura o l'abbattimento di piante e rami che, in caso di eventi meteo avversi o cedimenti, possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria.
-Pulizia della fascia dei 20 metri: Mantenere totalmente sgombri da vegetazione secca, sterpaglie o qualsiasi altro materiale combustibile i terreni (coltivati, incolti o adibiti a pascolo) fino a una distanza di 20 metri dal confine ferroviario.
-Distanze minime per piante e siepi (Art. 52): È vietato far crescere piante o siepi a meno di 6 metri dalla rotaia più vicina (o a meno di 2 metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati). Per alberi con altezza massima superiore a 4 metri, la distanza minima deve essere pari all'altezza massima raggiungibile aumentata di 2 metri.
-Distanza per i boschi (Art. 55): I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco a una distanza inferiore a 50 metri dalla rotaia più vicina.
-Depositi di materiali (Art. 56): Qualsiasi deposito di pietre o materiali deve rispettare una distanza minima di 6 metri dalle rotaie. Se il deposito è costituito da materiali infiammabili o combustibili, la distanza minima obbligatoria aumenta a 20 metri.
L'inosservanza delle disposizioni prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80, oltre all'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale per illecito rifiuto di obbedire a un ordine legale dell'Autorità.
Il monitoraggio e l'osservanza del provvedimento sono affidati al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri, ai Carabinieri Forestali e a tutti gli organi di Polizia dello Stato competenti.