ANNO 16 n° 274
Biometano a Tarquinia, respinto dal Tar il ricorso del Comune
L'amministrazione Giulivi aveva impugnato la determinazione regionale che autorizzava il progetto della Pellicano
15/06/2021 - 06:59

TARQUINIA - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comune di Tarquinia contro la centrale biogas in località Oliveto. L’amministrazione guidata dal sindaco Giulivi aveva impugnato la determinazione Gdel 28 gennaio 2020 con cui la direzione regionale ai Rifiuti e alle Politiche Ambientali ha rilasciato l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) sul progetto proposto dalla società Pellicano. Ovvero, ''l’ampliamento dell’impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico, consistente nell’implementazione di una sezione dedicata alla digestione anaerobica dei rifiuti non pericolosi, con la produzione di biometano e compost di qualità''.

La determinazione era stata firmata dall'ingegnere Flaminia Tosini all’esito della Conferenza dei Servizi: tre furono i pareri favorevoli con restrizioni (Asl, Provincia e Arpa Lazio) e uno inveve negativo, quello del Comune di Tarquinia.

La sentenza del Tar è stata pubblicata ieri. Il tribunale rieputa infondate le numerose censure sollevate dalla parte ricorrente. Ne citiamo alcune. Secondo il Comune, ad esempio, ''la Asl non aveva alcun titolo a partecipare alla conferenza di servizi, essendo l’amministrazione preposta a valutare aspetti sanitari il sindaco. Di conseguenza, il parere favorevole della stessa non avrebbe dovuto avere alcun rilievo nel procedimento in esame''. ''Non vi è dubbio – replica invece il Tar - che la Asl territorialmente competente costituisca amministrazione preposta alla tutela della salute e che, pertanto, possa, anzi debba, essere convocata dall’autorità procedente, nel caso di specie la Regione Lazio, per partecipare alla conferenza di servizi preposta al rilascio dell’Aia''. E ancora: ad avviso del Comune nessuno dei pareri emessi dall’Arpa sarebbe stato favorevole, ''avendo indicato numerose criticità''. ''Inoltre – è sempre la posizione del Comune - la Regione avrebbe dovuto convocare alla conferenza di servizi anche il Consorzio di bonifica della Maremma etrusca''. Ma anche su questi due punti il Tar è netto: ''Come risulta dagli atti e come chiarito da Arpa Lazio nella relazione istruttoria (…), nell’ambito del procedimento che ha portato all’Aia oggi gravata l’Arpa ha rilasciato tre pareri''. E ''come emerge da essi l’Arpa ha reso parere favorevole con prescrizioni''.

Mentre con riferimento alla partecipazione del Consorzio maremmano. Il Tar osserva che ''con determinazione n G10396 del 2018, lo stesso, convocato nella precedente fase procedimentale, aveva ritenuto di non dover rendere alcun nulla osta idraulico sulle acque scaricate dall’impianto per cui è causa, in quanto il torrente Mignone è di competenza esclusiva regionale''.

Contro la sentenza del Tar il Comune può fare ricorso al Consiglio di Stato.






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