ANNO 14 n° 117
''Alloggi comunali, la Lega discrimina''
Botta e risposta tra Giacomo Barelli (Viva Viterbo) e Andrea Micci
10/04/2019 - 18:36

VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo: ''Al doppiamente collega Micci ( in quanto consigliere e avvocato) dico subito che come dicevano i latini 'tutto ciò che si desidera con impazienza è sempre lontano..' e per lui e per la sua maggioranza lo è ancora di più visto che prima c'è da approvare il Bilancio.

Chiaramente subito dopo, quando e se porteranno in consiglio comunale la proposta di modifica al regolamento per l'assegnazione degli alloggi comunali, certamente avrò modo di spiegare perché la proposta della 'sua' Lega è assolutamente discriminatoria e per tale motivo incontrerà la mia più ferma opposizione.

Seduto nel mio studio , dunque in basso molto in basso e non sulle barricate, la sola lettura di poche semplici norme del nostro ordinamento mi conforta in attesa di una delle più importanti battaglie di civiltà e diritto in cui ognuno di noi impegnato in politica dovrebbe essere onorato di essere impegnato: quella contro ogni forma di razzismo e discriminazione.

Il concetto di discriminazione trova il suo principale fondamento giuridico negli articoli 2 D. L.vo 215/2003 e 43 del D.Lvo 286/1998

L'art. 43 co. 1 D. L.vo 286/1998 prevede che ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica L'origine nazionale - dunque la cittadinanza - è espressamente contemplata tra i parametri sulla base dei quali valutare se una condotta possa o meno considerarsi discriminatoria.

Tale previsione è conforme al dettato sia dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, sia dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L'art. 2 D. L.vo 215/2003, stabilendo il principio generale in base al quale 'ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica', fa espressamente salvo il disposto di cui all'art. 43 co. 1 e 2 D. L.vo 286/1998, ivi compresa pertanto la nozione di nazionalità.

La definizione di discriminazione, come risultante dagli artt. 43 D. L.vo 286/1998 e 2 D. L.vo 215/2003 - nella parte in cui definiscono discriminatorio il comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c. StichtingVormingscentrumvoor Jong Volwas-senen Plus, causa C-177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno scopo di discriminazione, produca comunque un effetto di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici o di altro tipo.

L'art. 18 TFUE vieta inoltre ogni discriminazione fondata sulla nazionalità e l'art. 14 della CEDU si riferisce, espressamente, all'origine nazionale; inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza 187/2010, ha fatto riferimento proprio all'art. 14 della CEDU per censurare la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali.

La protezione dalla discriminazione per motivi di nazionalità, pertanto, trova ampia tutela nel dato normativo sia nazionale, sia sovranazionale, con riferimento all'ipotesi di diversità di trattamento, in senso più svantaggioso, dello straniero quale effetto della sua appartenenza ad una nazionalità diversa da quella italiana.

E siccome il gusto delle citazioni è comune a noi avvocati e tu hai citato Salvini con il celebre '...Non è razzismo è buonsenso'....mi scuserai se chiudo con una citazione del ben più sovversivo Dostoevskij '...per essere veramente un grand'uomo bisogna saper resistere anche al buonsenso...'

Giacomo Barelli Capo Gruppo Lista Civica Viva Viterbo






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