ANNO 14 n° 89
Un'ordinanza per farle togliere i fiori. Ma il Tar le dą ragione
Critica d'arte aveva posizionato alcuni vasi ai piedi di un parapetto. I giudici: ''Eccesso di potere da parte del Comune''
13/10/2019 - 10:00

BARBARANO ROMANO - (sim.lup.) - Quei vasi rappresentano un rischio per ''l’incolumità pubblica e delle persone''. ''No, sono solo un ornamento e non causano fastidio a nessuno''.

Guerra per i fiori davanti ai giudici del Tar del Lazio tra il Comune di Barbarano Romano e una storica dell’arte che negli Anni Novanta acquistò casa in paese. Per farli rimuovere il Comune emise addirittura un’ordinanza, firmata dall’allora vicesindaco. La donna fece ricorso al tribunale amministrativo. Secondo lei quell'atto, oltre a essere immotivato, rappresentava un eccesso di potere. Era il 2008. Oggi, a distanza di 11 anni, i giudici le hanno dato ragione per cui i fiori lì possono stare. Nella sentenza si parla inoltre di ''evidente sproporzione'' dello strumento utilizzato - l'ordinanza appunto - rispetto ai fini di tutela. Il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese legali (2.500 euro).

La vicenda ha inizio alla fine degli Anni Novanta. La donna acquistò e ristrutturò in paese i resti di alcuni vecchi fabbricati rurali che costituiscono un complesso edilizio univo, a ridosso di un burrone. Terminati i lavori, collocò ai piedi di un parapetto in muratura alcuni vasi ''come ulteriore riparo e ornamento, posizionati senza creare impedimento al transito di persone''.

Trascorsero quindi otto anni ''di pacifico, esclusivo e indisturbato possesso dei luoghi'', finche la donna non ricevette una lettera dell’ufficio tecnico comunale che la invitava a rimuovere alcuni cancelli della sua proprietà che avrebbero ostruito la pubblica via; lettera seguita poco tempo dopo da una ordinanza del Comune nonostante la donna avesse prontamente provveduto a rimuoverli. Ma non era ancora finita: un anno dopo – il 19 agosto del 2008 - venne emessa una nuova ordinanza, con la quale il vice ''non soddisfatto della rimozione dei cancelli – si legge nel dispositivo del Tar - adducendo la sussistenza di un inesistente rischio per 'la incolumità pubblica e delle persone' che 'di lì vorrebbero transitare per visitare il sottostante belvedere' ordinava la rimozione anche dei vasi di fiori e delle non meglio precisate chiusure provvisorie e di fortuna che a suo dire insidierebbero il pubblico transito”.

Secondo il tribunale l’autorità che ha emanato l'atto ''ha travisato lo scopo e la funzione del potere sindacale di ordinanza, in quanto dalla descrizione dei fatti e dalla stessa motivazione dell’atto non emerge alcuna pericolosità e urgenza del contesto dei luoghi”. E aggiunge: ''Si deve anzi stigmatizzare che la particolare inconsistenza della fattispecie nella quale è stata emanata l’ordinanza impugnata, rende il provvedimento talmente privo di un effettivo collegamento con la disciplina normativa da rendere plausibile la sua avvenuta adozione in un contesto di completo eccesso di potere, tale da trasmodare in una evidente sproporzione tra strumento e fini di tutela, anche in violazione dei principi di neutralità ed efficienza della Pa”.






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