ANNO 14 n° 89
Manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio
18/02/2014 - 10:31
di Fabio Olivieri

A Giugno 2013 è entrato in vigore la nuova normativa riguardante la riforma del condominio che, oltre a professionalizzare la figura dell’Amministratore richiedendo sempre maggiori requisiti per l’accesso alla professione, ha modificato sostanzialmente buona parte della vecchia normativa.

Tra i vari aspetti riformati analizziamo quelli riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Per la manutenzione ordinaria il quorum necessario alla delibera è stato ridotto: mentre prima occorreva la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentassero la maggioranza dei millesimi, oggi è sufficiente che rappresentino solamente 1/3 dei millesimi.

Per ordinari si intendono quei lavori tipo l’assicurazione fabbricato, la fornitura di energia elettrica o di acqua, la pulizia scale, la manutenzione dell’ascensore o del giardino, oppure quei piccoli interventi di riparazione come la sostituzione delle lampadine.

Per la manutenzione staordinaria invece rimane necessario che la maggioranza degli intervenuti all’assemblea rappresentino la maggioranza dei millesimi.

Straordinari sono appunto interventi più significativi e di natura eccezionale come il rifacimento della facciata o del tetto ad esempio.

Per questi lavori è interessante sottolineare che, prima di un eventuale loro avvio, è obbligatorio provvedere ad un accantonamento di un importo pari all’entità dell’intervento, a meno che esso non rivesta carattere di urgenza.

Sempre la riforma del Giugno 2013 ha ridotto il quorum necessario per “le spese di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” (pannelli solari, fotovoltaici, etc): mentre prima era necessario che la maggioranza degli intervenuti rappresentasse i 2/3 dei millesimi, ora è sufficiente che ne rappresenti solamente la maggioranza.

Infine, una novità positiva. I condomini non sono più obbligati in solido l’un l’altro pertanto l’amministratore è obbligato a comunicare ai creditori del condominio il nominativo del condomino moroso.



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