ANNO 14 n° 89
Estinzione anticipata del mutuo
04/11/2014 - 02:00
di Fabio Olivieri

Estinguere un mutuo anticipatamente, in maniera totale o parziale, è un’ipotesi da prendere seriamente in considerazione qualora si abbiano disponibilità economiche, in quanto si vanno a risparmiare tutti gli interessi passivi non ancora maturati.

Con il c.d. Decreto Bersani del 2007 le penali di estinzione anticipata sono state eliminate per tutti i nuovi mutui stipulati e finalizzati all’acquisto e ristrutturazione di casa, mentre per i mutui accesi precedentemente l’entrata in vigore del Decreto è stato definito un tetto massimo a tali penali, ovvero:

- per i mutui a tasso variabile ed i mutui a tasso fisso (se stipulati prima del 31 dicembre 2000) la penale è dello 0,50% in caso di estinzione prima del terz'ultimo anno; dello 0,20% durante il terz'ultimo anno, mentre è nulla negli ultimi 2 anni;

- per i mutui a tasso fisso stipulati a partire dal 1° Gennaio 2001 la penale è dell'1,90% nel caso in cui l’estinzione avvenga durante la prima metà della durata del mutuo; dell'1,50% dalla metà del rimborso del mutuo al quart'ultimo anno; dello 0,20% durante il terz'ultimo anno, mentre è nulla negli ultimi 2 anni.

 





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