ANNO 14 n° 111
Debiti e soluzioni
''Ho la casa pignorata, come posso difendermi?''
Da oggi, ogni domenica, l'avvocato Ventolini risponde ai lettori
16/06/2019 - 02:43

Al via oggi su Viterbonews 24 la rubrica ''Debiti e soluzioni'' curata dall'avvocato Norberto Ventolini esperto della legge sul Sovrindebitamento. Ogni domenica il legale approfondirà un aspetto di questa legge e/o risponderà alle domande dei lettori. Per contattarlo si può scrivere all'indirizzo mail redazione@viterbonews24.it. Il quesito di questa domenica viene da una lettrice, Lucia Conti:

Ho ricevuto un pignoramento sulla casa. Come posso difendermi con la legge sul sovraindebitamento. È possibile?

''Gentile signora, sicuramente la legge sul sovraindebitamento può essere utilizzata anche per arginare gli effetti devastanti del pignoramento subito sulla casa.

La questione è senz’altro articolata, ma cerco di evidenziare quali potrebbero essere le possibili soluzioni con l’utilizzo della legge 3/2012.

Prima di tutto ritengo sia doveroso accertare la natura dei debiti che hanno generato il pignoramento ed il loro importo complessivo.

Per quanto riguarda la natura dei debiti è necessario verificare se sussistono crediti privilegiati (ipotecari o altra natura di privilegio), e per ciò che riguarda l’importo, bisogna verificare se la somma dei debiti è maggiore del valore della casa pignorata, indicato nel valore della perizia di stima.

Fatta chiarezza sui punti precedenti si possono rappresentare diverse ipotesi.

1. Soluzione.

Ipotizziamo che il suo debito sia di natura ipotecaria per un mutuo acceso e non pagato, ove la banca le ha richiesto indietro tutto l’importo.

In questo caso è fondamentale accertare se il debito richiesto dalla banca sia superiore o meno del valore della casa.

In questo caso il beneficio che può essere ottenuto dall’uso della legge 3/2012 è quello di poter introdurre la procedura di liquidazione, cioè la vendita della casa ipotecata e pignorata.

Non appena il tribunale abbia ammesso la procedura di sovraindebitamento, dichiarata aperta la procedura di liquidazione, contemporaneamente sospende gli effetti del pignoramento, evitando le successive vendite all’asta. Il bene, diversamente, sarà venduto nella procedura di sovraindebitamento con le garanzie proprie.

Il beneficio è dato dal fatto che, qualunque sia il ricavato della vendita, i creditori possono essere soddisfatti con la somma ricavata, anche se inferiore al valore del debito, ed ottenere l’esdebitazione per la parte di debito non pagato, cioè l’azzeramento del debito residuo.

2. Soluzione.

Altra possibilità, molto discussa in dottrina ed in giurisprudenza, anche dai tribunali di Civitavecchia e Viterbo, ma ammessa da molti altri tribunali quali Trib. di Parma con provvedimento del 12 luglio 2018, Trib. di Napoli con provvedimento del 2015, Trib. di Catania con provvedimento del 28 gennaio 2016 e 27 febbraio 2017, Trib. di Como con provvedimento del 24 maggio 2018, nonché Corte di Cassazione n. 10112 del 2014, è la possibilità del dilazionamento del debito ipotecario, al fine di poter rateizzare, compatibilmente con le possibilità reddituali del debitore, il debito ipotecario, con l’obiettivo di riprendere il pagamento del debito e mantenere la proprietà della casa.

Tale ipotesi, prevede la possibilità di proporre un accordo ai creditori, e formulare un nuovo piano di pagamenti al creditore ipotecario. A fronte di tale proposta, per il fatto ce l creditore non viene pagato subito, dalla vendita del bene, ha diritto di esprimere un voto per l’accettazione della proposta. Se il creditore, che rappresenta almeno il 60% del valore dei debiti, vota favorevolmente, l’accordo viene omologato con l’effetto di sospendere la procedura esecutiva e gli effetti del pignoramento, fino alla scadenza delle rate proposte.

Se invece, il debito che ha generato il pignoramento non ha natura privilegiata, quindi non ipotecario, ad esempio il mancato pagamento di fornitori o mutui senza ipoteca, la proposta di dilazionamento non prevede contrasti in giurisprudenza, ed è sempre ammissibile.

Quindi, la procedura è quella sopra prevista nel caso di dilazionamento.

In conclusione, si evidenziano gli effetti positivi della legge sul sovraindebitamento, ove, nel primo caso, seppur fosse necessario rinunciare alla casa perché i debiti sono superiori al valore della stessa, il vantaggio è quello di non avere conseguenze all’esito della vendita all’asta in cui il valore ricavato non copra i debiti. Senza l’intervento della l. 3/2012, non sarebbe possibile azzerare i debiti non pagati, e la banca non solo potrebbe continuare a pressare il debitore per il pagamento, ma tali debiti, cadrebbero in successione dopo la morte del debitore.

Nella seconda ipotesi prevista, i vantaggi sono evidenti, nonostante la procedura esecutiva avviata con il pignoramento, la legge 3/2012 ne può sospendere gli effetti e concedere la possibilità al debitore di aprire un rateizzazione con il debitore, che altrimenti sarebbe preclusa''.

Avv. Norberto Ventolini




Facebook Twitter Rss