ANNO 14 n° 115
Viterbese, multa e inibizione per il presidente
Per fatti risalenti al 2014

VITERBO - Mille euro di multa alla Viterbese e un mese di inibizione per il presidente Vincenzo Camilli. E' questa la decisione della sezione disciplinare del tribunale federale, che ha inflitto la condanna al numero uno gialloblu per aver omesso, entro l'11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco. 

I tifosi della Viterbese, dunque, stiano tranquilli: si tratta di un caso spiacevole, ma che risale al 2014, quando la Viterbese vinse il campionato di Eccellenza e si iscrisse alla serie D. Nulla a che vedere con l'attuale iscrizione alla Lega Pro. Evidentemente ci fu qualche errore in quella procedura ed adesso la Disciplinare ha inflitto inibizione e multa alla Viterbese e al suo presidente. Come si legge nel dispositivo della sentenza, inoltre, Camilli ha anche rinunciato a presentare memoria difesva. 

Questo il testo della sentenza: 

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito Vincenzo Camilli, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della società A.D.C. Viterbese Castrense - per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 9), pagina 3, del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti;

> rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; 

> rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; 

> rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, a Vincenzo Camilli, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e alla Società dell’ammenda di Euro 1.000,00;

> rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; 

> ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; 

> ritenute congrue le richieste della Procura Federale;


è stato accolto il deferimento e, per l’effetto, è stata inflitta a Vincenzo Camilli l’inibizione di giorni 30 e alla società ADC Viterbese Castrense l’ammenda di € 1000,00.



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