ANNO 14 n° 115
La comunicazione di cessione fabbricato

E’ il 1978 quando, a seguito del rapimento Moro, l’allora Ministro dell’Interno Francesco Cossiga istituisce la Comunicazione di cessione fabbricato che impone l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato o in mancanza il Sindaco) per “..chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso di un fabbricato o parte di esso…da effettuarsi entro 48 ore dalla consegna dell’immobile”. L’obiettivo era quello di evitare che i terroristi potessero affittare degli immobili realizzandoci dei covi.

Poi, nel 2012, un decreto legge ha previsto che la registrazione dei contratti, presso l’Agenzia delle Entrate, assorbisse anche la funzione di Comunicazione di cessione fabbricato, facendo eccezione però per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: in questo caso infatti rimane obbligatoria la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza allegando il contratto registrato ed i documenti, sia del proprietario che dell’inquilino.

Dal sito ufficiale della Polizia di Stato si legge che “..la  comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso..”

 



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