ANNO 14 n° 114
Il permesso di costruire

Il “permesso di costruire”, che una volta si è chiamato “licenza edilizia” e poi “concessione edilizia”, è appunto il permesso che l’Amministrazione pubblica rilascia a colui il quale intende realizzare interventi edilizi di particolare rilevanza, come ad esempio la costruzione di un nuovo fabbricato o più semplicemente la divisione di un appartamento di due monolocali, etc

Nella sostanza, per poterne fare richiesta, occorre rivolgersi ad un tecnico abilitato (geometra, architetto), il quale, valutate tutte le circostanze (in particolar modo l’assenza di vincoli od impedimenti), redigerà un “progetto” che sarà la rappresentazione di come verrà l’opera da realizzare. Il tutto, accompagnato da una relazione tecnica e le classiche marche da bollo, sarà presentato al Comune di competenza, il quale ha 75 giorni di tempo per concedere o meno il permesso, che è irrevocabile e trasferibile agli eredi.

Per cominciare i lavori, in caso di ottenimento del permesso, è necessario versare gli oneri di urbanizzazione ed un contributo di costruzione e si ha a disposizione un anno di tempo per dare “l’inizio lavori” e cinque anni per terminarli.



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